Pubblicato il Decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito col quale vengono indetti Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento. Il dettaglio dell’art. 7.
Art. 7 Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di titolo conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento 1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno conseguito, presso una universita' estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione europea, una qualifica professionale o un titolo di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base ai criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno pendente, oltre i termini di legge, il procedimento di riconoscimento del titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal decreto di cui al comma 3, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. 2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilita' dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualita', nonche' i contenuti formativi dei percorsi di cui al presente articolo, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il decreto di cui al presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi di cui al comma 1, i costi massimi, le modalita' e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i dirigenti tecnici, scolastici o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti. 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.