Specializzati sostegno all’estero in attesa di riconoscimento

Pubblicato il Decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito col quale vengono indetti  Percorsi di specializzazione per le attivita’ di sostegno didattico agli alunni con disabilita’ per i possessori di titolo conseguito all’estero, in attesa di riconoscimento. Il dettaglio dell’art. 7.

 

 Art. 7 

Percorsi di specializzazione per le attivita' di  sostegno  didattico
  agli alunni con disabilita' per i possessori di  titolo  conseguito
  all'estero, in attesa di riconoscimento 

  1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di  entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  conseguito,  presso   una
universita' estera legalmente accreditata  nel  Paese  di  origine  o
altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo
specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione
professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   sul   territorio
dell'Unione europea, una  qualifica  professionale  o  un  titolo  di
formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base  ai  criteri
stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno  pendente,  oltre  i
termini di legge, il procedimento di  riconoscimento  del  titolo  di
formazione ovvero hanno in essere un contenzioso  amministrativo  per
mancata conclusione, entro  i  termini  di  legge,  del  procedimento
possono iscriversi ai percorsi di  formazione,  riferiti  a  un  solo
grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal  decreto  di
cui  al  comma  3,  se,  contestualmente  all'iscrizione,  presentano
rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno. 
  2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai  sensi
del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione
per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita',
relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di  ammissibilita'  dei
titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti  requisiti  di  qualita',
nonche' i  contenuti  formativi  dei  percorsi  di  cui  al  presente
articolo, riferiti ai diversi gradi di  istruzione  e  alle  distinte
tipologie dei medesimi titoli. Con il  decreto  di  cui  al  presente
comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui
al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di
presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei
percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame
finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio
scolastico regionale scelto fra i  dirigenti  tecnici,  scolastici  o
amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli
oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei
partecipanti. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.