D.M. 97 CESSAZIONE DAL SERVIZIO DAL 1/9/2013

                                           CHI PUO’ ANDARE IN PENSIONE

Tutto il personale scolastico che al 31.12.2011 possedeva i requisiti della normativa precedente la Legge Fornero  :  

• Quota “96”, somma tra età anagrafica e contributiva partendo da un minimo di anni 60 di età e 35 di contribuzione, per raggiungere la quale si utilizzano anche le frazioni di anno. Es: anni 60 e mesi 4 di età anagrafica e anni 35 e mesi 8 di contribuzione;

• Donne con 61 anni di età anagrafica e minimo 20 anni di contribuzione (anni 15 se è stato prestato servizio di qualsiasi durata entro il 31.12.1992);

• Uomini con 65 anni di età anagrafica e minimo 20 di contribuzione (anni15 inpresenza di contributi al 31.12.1992);

• uomini e donne che al 31.12.2011 avevano raggiunto 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica;

• Il personale in possesso di uno di tali requisiti, se raggiunge l’età anagrafica di anni 65 entro il 31.08.2013, sarà collocato in pensione d’ufficio, salvo il trattenimento autorizzato.

• Tutte le donne che compiono 57 anni di età e 35 di contribuzione entro il 31.12.2012, optando per il calcolo contributivo (Legge 243/2004 di Maroni).

Tutto il personale della scuola che raggiunge i requisiti con la normativa prevista dalla Legge Fornero:

• Uomini e donne, che raggiungono l’età anagrafica di anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013, saranno collocate in pensione “d’ufficio” per “vecchiaia”. Gli stessi, se raggiungono tale requisito entro il 31.12.2013, possono essere collocati a riposo ma solo a “domanda”;

• Donne che raggiungono al 31.12.2013 il requisito di anni 41 e mesi 5 (bastano anni 41 e mesi 1 al 31.08.2013) e Uomini che, alla stessa data, raggiungono anni 42 e mesi 5 di contribuzione (bastano anni 42 e mesi 1 al 31.08.2013) (Pensione anticipata). In tal caso, se non si posseggono almeno 62 anni di età anagrafica, si incorre nelle penalizzazioni previste dalla Legge Fornero n. 214/2011, a meno che non si tratti di tutto servizio effettivo (comprensivo di servizio militare, maternità, malattia per infortunio), nel qual caso e fino al 2017 non ci saranno penalizzazioni.

Entro la data di scadenza stabilita dal D.M. n: 97 del 20.12.2012, il personale deve presentare richiesta di dimissioni volontarie dal servizio mediante la procedura “istanze on line” di Polis dal sito del Miur. Entro la stessa data è possibile revocare le stesse.

Le domande di pensione, invece, vanno presentate all’ente Previdenziale con le seguenti modalità:

1. Direttamente dall’interessato, previa registrazione al sito dell’Ente;

2. Tramite Contact Center Integrato (n. 803164);

3. Attraverso l’assistenza di un Patronato.

 

                                              TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio:

1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla vecchia normativa entro il 31.12.2011;

2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013;

3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20