MOBILITA’ CHIARIMENTI PER DSGA IN SCUOLE SOTTODIMENSIONATE

Si riporta la nota del MIUR prot. n. 5380 del 30 maggio 2013 (art. 7 comma 1 punto II e IV) per DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari.

“AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI LORO SEDI

AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI LORO SEDI

OGGETTO: CCNI mobilità a.s. 2013/14. Personale ATA – DSGA ex titolari su istituzioni scolastiche sottodimensionate individuati soprannumerari – precedenza art. 7 comma 1 punto II e IV. Chiarimenti.

A seguito di quesiti pervenuti in merito a quanto indicato in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Ai DSGA in questione, qualora la scuola sottodimensionata di precedente titolarità risulti essere stata coinvolta in un provvedimento di dimensionamento, si applica l’ art. 47, comma 7 del CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2013/14.

Nei casi, invece, in cui la scuola sottodimensionata di precedente titolarità non risulti esprimibile in applicazione del comma 5 bis dell’art. 19 della legge n. 111/2011, i DSGA interessati possono esercitare la precedenza citata per una istituzione scolastica del medesimo comune o distretto sub comunale o, in mancanza, per una istituzione scolastica del comune viciniore a quello di precedente titolarità..

IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta”