Riconoscimento al personale A.T.A. dell’emolumento una-tantum: blocco degli emolumenti da parte di NoiPA

Il MIUR ha trasmesso la nota del Ministero dell’Economia e Finanze – RGS prot. n. 66929 del 11 agosto 2014 – con la quale il citato Dicastero rappresenta che, a decorrere dal 31 agosto 2014 e sino al 31 dicembre2014, in assenza di nuove disposizioni normative, il sistema NOIPA non potrà procedere, ferma restando l’applicazione dell’accordo in oggetto, al pagamento di emolumenti ulteriori a titolo di indennità una-tantum e/o di posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21, ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010 cui la medesima afferisce.

Il MEF ha, infatti, rappresentato che con nota n. 13384/2014, l’ARAN ha comunicato in data 7.8.2014 la stipulazione in via definitiva dell’ Accordo relativo personale del Comparto Scuola per il riconoscimento al personale A.T.A. (amministrativo tecnico ed ausiliario) dell’emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all’art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.

L’articolo 2, comma 2, dell’accordo dispone che l’emolumento una tantum è corrisposto, con finalità compensative, per il periodo in cui la posizione economica, prevista dall’articolo 50 del CCNL 2007, è riconosciuta ai soli fini giuridici – in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall’attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio (se antecedente) – nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l’erogazione delle stesse posizioni economiche.

Pertanto, successivamente alla predetta data e fino al 31.12.2014, in assenza di nuove disposizioni normative, il sistema NOI PA non potrà procedere, ferma restando l’applicazione dell’accordo in questione, al pagamento di ulteriori emolumenti a titolo sia dell’indennità una tantum di che trattasi che della posizione economica, riconosciuta solo a fini giuridici ex art. 9, comma 21 ultimo periodo del decreto legge n. 78/2010, cui la medesima afferisce.