In questi giorni c’è stato un ulteriore incontro tra il Miur e le organizzazioni sindacali per la definizione del CCNI relativo alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e Ata per l’anno scolastico 2014/15. Tra i punti presi in esame: la possibilità per i neo immessi in ruolo dal precedente primo settembre trasferiti d’ufficio di presentare domanda; – All’art. 7, comma 3, è stato chiarito che, in presenza di figli con età superiore a tre anni e fino ad otto, entrambi i genitori possono presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia; – All’art. 8, comma 1, è stato chiarito che il personale beneficiario delle precedenze deve dichiarare il venir meno delle stesse entro il termine ultimo di scadenza delle domande; – All’art. 8, punto IV, lettera i), per il personale docente e all’art. 18, punto IV, lettera h) per il personale Ata, è stato chiarito che, in presenza di figli con età inferiore a tre anni, la precedenza è riconosciuta ad entrambi i genitori; – All’art. 7, comma 2, per il personale docente e all’art. 17, comma 7, per il personale Ata è stato chiarito che non è consentito presentare domanda di assegnazione provvisoria al personale di prima nomina, con decorrenza giuridica 1.09.2014.