CONCORSO DIRIGENTE SCOLASTICO

La VII Commissione Cultura alla Camera ha riformulato il testo del Concorso per la risoluzione dei contenziosi relativamente ai precedenti concorsi. Gli emendamenti.

Gli emendamenti

7-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi a dirigente scolastico di cui al successivo comma 7-ter, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, finalizzato all’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici.

7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis riguarda:
a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

7-quater. Le graduatorie regionali, di cui all’articolo 17, comma 1-bis del del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 8 novembre 2013, n. 128, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 7-bis, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4o serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 7-bis.

7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 7-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 7-ter, lettera a) che, nell’anno scolastico 2014-2015 hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale d’esame consistente nell’espletamento di una prova orale sull’esperienza maturata anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

7-sexies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.0.1000. (Nuova formulazione) Rocchi, Carocci, Mazzoli, Parrini, Cenni, Lorenzo Guerini, Malpezzi, Fassina, Fabbri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell’Ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l’accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis, i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso a dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto predispone le necessarie misure applicative.