L’INPS, con il ha fornito chiarimenti in tema di DURC rilasciato per la verifica di autodichiarazione in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta, con specifico riferimento al momento in cui può ritenersi definitivo l’accertamento delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, senza che, da parte degli Enti tenuti al rilascio del Documento, si sia proceduto all’invito a regolarizzare l’inadempienza contributiva.
È stato chiarito che i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007.
Pertanto, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.
Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del DURC, ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012″ effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma perla Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.
l ‘INPS ribadisce che le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la “Piattaforma perla Certificazione dei Crediti” appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Messaggio numero 6756 del 02-09-2014 verifica durc