Il MIUR con nota n. 2110 del 06/02/2015 conferma l’applicazione dello “Split payment” anche per le Istituzioni Scolastiche.
Si riporta la nota del Miur.
” Il MIUR, con la Nota n° 2110 del 06/02/2015, in riferimento all’efficacia del c.d. “Split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, ha specificato che questa si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifica successivamente alla stessa data.
Tale meccanismo fiscale che prende il nome di “split payment”, consiste in una “scissione dei pagamenti”. In sostanza i fornitori emetteranno normalmente le fatture, indicandovi l’I.V.A., e gli enti destinatari, tra cui le istituzioni scolastiche, pagheranno loro soltanto l’imponibile (le somme diverse dall’I.V.A.), mentre verseranno l’imposta direttamente all’erario,«splittando» così il pagamento in due (da qui la definizione di split payment del meccanismo).
II Decreto del 23 gennaio 2015 “Modalità e termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in attuazione al disposto normativo, ancorché precisando che le pubbliche amministrazioni non rappresentano soggetti debitori dell’I.V.A., ai sensi della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, individua le modalità di versamento dell’imposta.
In particolare le istituzioni scolastiche, in quanto titolari di conti presso la Banca d’Italia, dovranno utilizzare il modello “F24 Enti pubblici”, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013.
II versamento dell’I.V.A. dovrà essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando l’apposito codice tributo.
L’I.V.A. potrà essere versata, entro il suddetto termine, con le seguenti modalità:
- con un distinto versamento dell’I.V.A. dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile;
- con un versamento cumulativo dell’I.V.A. dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta e divenuta esigibile nel mese precedente.
Il MIUR precisa che le istituzioni scolastiche, già entro il giorno 16 del corrente mese, potranno versare l’IVA divenuta esigibile nel mese precedente.
II decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze ha previsto, altresì, per le sole Amministrazioni Centrali dello Stato, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile, e in ogni caso non oltre ii 31 marzo 2015, l’accantonamento delle somme occorrenti per il successive versamento dell’imposta, che dovrà pertanto avvenire entro il 16 aprile 2015.
Nei confronti delle pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto attuativo sopra citato, è previsto l’obbligo di annotare le relative fatture nel registro, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. In tali casi “l’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità od, eventualmente, del relativo trimestre”.
Infine, in caso di verifiche o controlli, le istituzioni scolastiche devono mettere a disposizione la documentazione utile, tra cui le fatturazioni elettroniche, per verificare la corrispondenza tra l’importo dell’ I.V.A. dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento, fermo restando il monitoraggio da parte dell’Agenzia delle Entrate sui versamenti effettuati che, previa intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello State, acquisisce ed elabora le informazioni contenute nelle fatture elettroniche e nei predetti versamenti”.