Si pubblica la C.M. n. 1441 che fornisce chiarimenti per l’assunzione in ruolo di docenti su posti di sostegno.
Oggetto: Assunzioni del personale docente su posti di sostegno (Legge n. 128/2013).
Chiarimenti.
Si fa seguito alla nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. n. 362 del 6 febbraio
u.s., con cui sono state impartite le istruzioni per le operazioni di cui all’oggetto ed a
seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute, si fa presente quanto segue:
1) La rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno non comporta, esclusivamente
per l’anno in corso , il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento di posto
comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, né da quella del
concorso ordinario. Al riguardo, si richiama quanto disposto ai punti A.13, A.19 e A.20 delle istruzioni
operative (allegato A) trasmesse con CM 21/2013 e con la nota sopra citata.
Si evidenzia, in particolare, che i docenti che hanno conseguito la specializzazione
sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del DM 21/2005, nonché
il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso DM sono
obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di
sostegno.
2) Per i docenti neo nominati in ruolo su posti di sostegno, con decorrenza giuridica
1/9/2013, l’anno scolastico è considerato come anno di prova purché il neo
nominato presti servizio in qualità di supplente (annuale, fino al termine delle attività
didattiche o con supplenze temporanee di almeno 180 gg.).
Per quanto riguarda la validità del servizio si richiama la nota della D.G. del
personale scolastico prot. n. 3699 del 29 febbraio 2008 che si riporta in stralcio:
“…è valido, ai fini della prova, il servizio prestato come supplente purché svolto
nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie
affini…..”
Per il Direttore Generale
Il Dirigente Vicario
f.to. Gildo De Angelis